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Come spiegato precedentemente (riferimento a condizioni di reato), il dolo, la colpa e il dolo premeditato sono condizioni costitutive di reato.

Tra loro vi sono enormi differenze:

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il dolo si ha nel momento in cui chi compie un illecito opera intenzionalmente ed è consapevole degli effetti del proprio comportamento o trascuratezza; la colpa, mentre, esiste nel momento in cui chi compie un illecito, pur operando intenzionalmente, non è in nessun modo consapevole degli effetti del proprio comportamento e, contestualmente, l azione avviene per colpa della pigrizia o avventatezza o inesperienza di chi agisce, ossia per colpa della sua trasgressione nei confronti della legislazione, delle regole e delle disposizioni; il dolo premeditato, invece, non è un azione che sta a metà strada tra il dolo e la colpa; ma è tuttavia dolo misto a colpa.

In realtà, chi commette un illecito opera intenzionalmente, ma il medesimo è tuttavia consapevole di compiere un altro illecito rispetto a quello che, in realtà, avviene per colpa del suo comportamento.

L unica circostanza disciplinata nel codice penalista di dolo preterintenzionale è l omicidio premeditato (cfr. art. 584 c. p. ).

Vi sono diversi gradi di dolo, si va da quello preterintenzionale (il più pesante) a quello potenziale, e diversi gradi di colpa, si va da quella consapevole a quella inconsapevole (circostanza ordinaria di colpa).

Il limite tra dolo e colpa è costituito dalla diversità tra il dolo potenziale e la colpa consapevole: il primo caso avviene nel momento in cui chi commette il reato ha intuito il verificarsi della situazione e ha accolto il pericolo della sua attuazione, invece la seconda avviene nel momento in cui chi commette il reato ha intuito il verificarsi della situazione ma ha tuttavia era convinto che la medesima situazione non sarebbe accaduta.

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Classica situazione di colpa consapevole, e non di dolo potenziale, si ha quando un circense durante il suo spettacolo lancia i coltelli verso uno spettatore; egli certamente ha previsto l eventualità di ferire il medesimo ma opera credendo nella propria abilità ed è convinto di schivare il pericolo.

In conclusione, in tutti le circostanze nelle quali la situazione è eventualmente prevista, ma si era certi che non accadesse, ci troviamo nel caso di colpa consapevole, e non dolo potenziale.

In base all Art. 25, comma 2, della Costituzione Italiana , a nessun individuo può essere inflitta una pena se non in base ad un provvedimento legislativo legittimamente applicato prima di aver compiuto il reato .

Siffatto fondamentale elemento costituzionale è utilizzato e spiegato dall Art. 1 codice penale attraverso il quale a nessun individuo può essere inflitta una pena per un azione che non sia dichiaratamente prevista come illecito dalla legislazione, né con condanne che non siano dalla medesima fissate .

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L Art. 2 codice penale, principalmente, regolamenta le norme della successione degli ordinamenti legislativi a livello penale nel tempo. Vi sono tre casi di successione di ordinamenti legislativi a livello penale nel tempo: 1) Recenti imputazioni: la legislazione in vigore regolamenta un nuovo illecito; 2) Cancellazione di imputazioni antecedenti: la legislazione in vigore annulla un illecito; 3) Recenti ordinamenti solo modificativi: la legislazione in vigore cambia la retribuzione della sanzione.

Il primo caso è quello attraverso il quale la recente legislazione attende la condanna per un fatto che, antecedentemente, non veniva valutato come illecito: dunque, in tale situazione, l Art. 2 codice penale, comma 1, presume che a nessun individuo può essere inflitta una pena per un azione che, per la legislazione in vigore al tempo in cui fu compiuta, non rappresentava illecito .

Il secondo caso, mentre, è quello in cui la recente legislazione annulla la condanna per un azione che, antecedentemente, rappresentava illecito: dunque, in tale situazione, l Art. 2, comma 2, presume che a nessun può essere inflitta una pena per un azione che, per la legislazione posteriore, non rappresenti illecito; e se vi è stata inflitta una pena, vengono sospesi l atto esecutivo e le conseguenze a livello penale .

In tale situazione si realizza una vera e propria retroazione della legislazione penalista più compiacente, in evidente eccezione all Art. 11 delle pre leggi, per cui La legislazione non prevede disposizioni che per il futuro: la medesima non ha il valore della retroazione .

Il terzo caso, invece, è quello per il quale la recente legislazione trasforma l illecito in una maniera più o meno compiacente al colpevole: in questo ultima situazione si applica la legge più compiacente, previe valutazioni di sentenze anteriori (cfr. Art. 2, comma 3, codice penale). Si evidenzi, inoltre, che l Art. 2, comma 4, codice penale, non ammette che le leggi straordinarie (ovvero emanate in circostanze eccezionali e/o anormali; come guerre, pandemie, sismi e così via), le leggi provvisorie (ossia quelle per cui vi è una durata limitata) e quelle a livello finanziario siano retroattive.

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L attuale ordinamento non prevede sanzioni a livello penale soltanto per colui che compie un illecito (illecito compiuto); è esplicitamente atteso, in realtà, che viene condannato pure colui che ha tentato di compiere un crimine (tentato crimine).

In effetti la legislazione condanna sia colui che compie un illecito, sia colui che tenta di compiere un crimine. Si parla di illecito compiuto nel momento in cui si commette il fatto o quando questi avviene. In realtà, alle volte il solo fatto o trascuratezza sono necessari per accertare il verificarsi dell illecito (come il non aver prestato soccorso, Art. 593 codice penale), invece in altri casi è utile che accada il fatto (come il reato di omicidio che avviene quando l evento morte accade).

Il tentato omicidio, che è esplicitamente regolamentato dall Art. 56 codice penale, è atteso soltanto per i delitti, non per le multe (riferimento a differenze tra delitti e multe).

Per la normativa il tentativo vale nel momento in cui un soggetto commette azioni idonee rivolte inequivocabilmente a compiere un delitto.

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Colui che attua un tentativo di crimine è condannato, quasi sempre, con la punizione fissata per il medesimo crimine diminuita da un terzo a due terzi (cfr. Art. 56 c. p. ). Tornando all omicidio, se la morte avviene il colpevole sarà in ogni caso accusato di tentato omicidio (vedi riferimenti sul tentato omicidio) in quanto ha attuato azioni precise con l intenzione inequivocabile di uccidere un soggetto.

Il tentato omicidio, quindi, è regolamentato dagli Articoli 575 codice penale e 56 codice penale; il tentato furto, mentre, è regolamentato dagli Artt. 628 codice penale e 56 codice penale. Per capire maggiormente quando esiste il tentato omicidio, la materia legislativa ha esaminato ed esamina continuamente il senso dell espressione azioni capaci volte inequivocabilmente a compiere un delitto ; come si può immaginare, tuttavia, vi sono parecchie scienze dottrinali che cercano di trovare un senso universale adottabile per siffatta descrizione. La spiegazione tradizionale, e forse più accettata, è quella per cui il tentativo esiste nel momento in cui, oltre a non essere consumato il delitto, sussiste la presenza delle azioni idonee e l univocità delle azioni attuate dal colpevole.