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-Lo Studio Legale offre consulenza ed assistenza legale per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità avanti ai competenti organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori). Si descrive qui di seguito l iter giudiziario da seguire per il riconoscimento dello status di figlio naturale.
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Azione per il riconoscimento di paternità e/o maternità. Riconoscimento paternità il test del dna (, nel disciplinare l istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità naturale, così statuisce: La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo…; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità . Nel nostro ordinamento, quindi, chi è nato fuori dal matrimonio e non è stato riconosciuto alla nascita da uno dei genitori naturali, può promuovere un azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione, che ex art. 277 c. c. , produce gli stessi effetti del riconoscimento. La competenza è diversa a seconda che il figlio naturale sia maggiorenne o minore di età: nel primo caso l azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario, mentre nel caso di minore di età la competenza spetta al Tribunale dei minori. In tale ultimo caso, l art. 273 c. c attribuisce la legittimazione ad agire alla persona che esercita la potestà sul minore, che può essere la madre (o il padre) oppure il tutore: quest ultimo però ha l obbligo di chiedere l autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio.

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Inoltre l azione è subordinata al consenso del figlio minore se questi ha compiuto i sedici anni di età. Tale azione è peraltro imprescrittibile e questo significa che può essere promossa in qualunque momento e anche dopo anni dalla nascita, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio. Corte Costituzionale 2006: una sentenza innovativa. In materia è da segnalare una importantissima sentenza della Corte Costituzionale, che ha segnato una svolta storica nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità: si tratta della sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006, con la quale la Corte ha dichiarato l incostituzionalità dell art. 274 c. c. , che subordinava l esercizio dell azione di riconoscimento giudiziale al previo esperimento di una procedura di ammissibilità.

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In altre parole, prima di iniziare la causa vera e propria nei confronti del padre o della madre naturale, l interessato doveva con ricorso dare impulso ad un preventivo giudizio di delibazione, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, il Tribunale doveva valutare e vagliare l esistenza di indizi tali da far apparire giustificata l azione (ad esempio occorreva dimostrare, anche con testimoni, l esistenza di una relazione tra l uomo e la donna da cui era verosimile che fosse nato il figlio naturale). Tale giudizio si svolgeva in camera di consiglio e l inchiesta sommaria doveva avere luogo senza alcuna pubblicità e doveva essere mantenuta segreta; avverso la decisione del tribunale di poteva reclamare in appello e avverso la decisione della Corte d Appello si poteva ricorrere per cassazione e soltanto dopo questo iter procedurale, che poteva anche durare molti anni, l interessato poteva procedere con l azione vera e propria chiedendo di poter provare la paternità attraverso gli esami ematologici o sul DNA, prova che di fatto è l unica che si chiede nel giudizio di merito. Tutte queste lungaggini praticamente costringevano l interessato ad una battaglia giudiziaria lunga e onerosa, e soltanto dopo anni riusciva ad avere una sentenza sulla paternità biologica.

Dopo l intervento della Corte Costituzionale con la decisiva sentenza n. 50/2006, il processo per l accertamento della paternità diventa tendenzialmente più rapido: si da all interessato la possibilità di azionare subito le sue pretese in sede di merito e di citare immediatamente in giudizio il presunto padre naturale per vedersi riconosciuto lo status di figlio naturale, attraverso il ricorso alla prova principe, l esame sul DNA.

Chi opera nel settore non può non rendersi conto della portata rivoluzionaria di tale pronuncia, che è stata accolta dagli operatori del diritto come una ventata innovativa che ha svecchiato un istituto che, nato in un contesto storico ormai superato, non riusciva più ad essere in sintonia con una società moderna e tecnologicamente evoluta.

Il Diritto del Lavoro, genericamente inteso, consta di una regolamentazione molto varia, che ha il fine di fornire tutela, su diversi piani, alla parte più debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore, o ad altri soggetti ritenuti meritevoli di protezione. Il diritto del lavoro si distingue in: diritto sindacale, diritto del lavoro in senso stretto e diritto previdenziale.

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Il diritto sindacale riguarda la posizione dei sindacati nell ordinamento, la contrattazione collettiva, il diritto di sciopero e il diritto di assemblea etc.

Il diritto del lavoro in senso stretto regolamenta i diritti e doveri reciproci del lavoratore e del datore di lavoro come ad esempio il diritto alla retribuzione, alle ferie, al riposo settimanale etc. Il diritto previdenziale, infine, attiene alla tutela dei soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di eventi in vario modo lesivi della capacità di lavoro, come infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, assicurazioni sociali obbligatorie. Sono molteplici le situazioni che possono sfociare in una controversia di lavoro: da un trasferimento non gradito al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, o ancora un demansionamento, un mancato riconoscimento di qualifica superiore, i comportamenti lesivi della personalità che spesso sfociano nel mobbing, il cosiddetto lavoro nero, le differenze retributive etc.

In tutti questi casi e in altri ancora il lavoratore, spesso non può fare altro che ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni e ricondurre nella legalità la propria situazione, ed in tal caso può rendersi necessaria l assistenza di un legale, che rappresenti gli interessi della parte lesa fin dalla fase del tentativo di conciliazione.

Processo del Lavoro. Sotto il profilo più strettamente processuale, le controversie di lavoro sono devolute alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, mentre nessun ruolo è riconosciuto in tale materia agli uffici del Giudice di Pace. Il c. d. processo del lavoro , introdotto dalla L. 11 agosto 1973 n. 533, si distingue strutturalmente dal processo ordinario di cognizione (o quantomeno tale era l obiettivo del legislatore) per essere improntato ai principi di oralità, immediatezza, concentrazione, che consentono (o dovrebbero consentire) una maggiore speditezza nella definizione delle controversie. Il processo del lavoro, quindi, si caratterizza per essere veloce e scandito da preclusioni severe, volte ad evitare o, comunque, scoraggiare rinvii e manovre dilatorie in un settore che viceversa richiede celerità e conclusione rapida.