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il reato di ingiuria è previsto dall art. 594 c. p. il quale sanziona chiunque offenda l onore o il decoro di una persona presente; per espressa previsione del secondo comma del reato risponde anche chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

quanto alla condotta, bisogna affermare che, accanto all offesa verbale, rileva anche quella simbolica, commessa, cioè, ricorrendo ad atti, immagini od oggetti dal significato univocamente offensivo dell onore e del decoro altrui. in dottrina, accanto all ingiuria diretta si configura anche quella indiretta, consistente nell oltraggiare una persona mediante offese rivolte a persone legategli da vincoli di parentela o amicizia, e quella riflessa, consistente in una offesa che, dopo aver colpito la persona alla quale era diretta, colpisce anche una persona diversa. si è detto che l offesa deve essere compiuta , nel reato di ingiuria, alla presenza dell offeso; si discute su come vada intesa tale presenza.

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secondo alcuni basterebbe un mero rapporto oggettivo di presenza dell offeso e di sua contiguità con l offensore. secondo altri alla presenza in senso oggettivo dovrebbe accompagnarsi anche la possibilità di percezione dell offesa. secondo la giurisprudenza prevalente, infine, alla presenza fisica deve accompagnarsi anche l effettiva percezione dell offesa, effettiva percezione che costituirebbe appunto il momento consumativo del reato. al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato di ingiuria anche nel caso in cui il soggetto passivo, non in possesso di un perfetto senso dell udito o per distrazione o rumori interferenti, non sia riuscito a percepire l esatta portata delle espressioni a lui rivolte, ma ne sia stato immediatamente informato da altre persone presenti. quanto all elemento soggettivo, è sufficiente il solo dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del fatto costituito dalla pronuncia o scrittura di espressioni o del compimento di atti ingiuriosi con la consapevolezza della loro attitudine offensiva.

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e richiesta la consapevolezza della presenza dell offeso. infatti l errore sulla sua presenza, e cioè ritenerlo assente al momento in cui si pronuncia l offesa, esclude il dolo e quindi il reato, salva la possibilità che nel fatto possa configurarsi il diverso delitto di diffamazione, ove siano presenti più persone. la persona che si rende colpevole del reato in questione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

diffamazione. il reato di diffamazione, previsto dall art. 595 c. p. , è inserito nel capo relativo ai delitti contro l onore e consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. e necessaria la presenza di tre requisiti: assenza dell offeso: nella diffamazione, infatti, l offeso non deve essere in grado di percepire l espressione oltraggiosa.

l offesa deve riguardare l altrui reputazione. la comunicazione a più persone: e cioè la divulgazione ad almeno due persone del fatto offensivo; è necessario che le più persone percepiscano il fatto offensivo. il delitto si consuma, appunto, con la percezione da parte delle due o più persone del fatto offensivo.

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dottrina e giurisprudenza ritengono pacificamente che la diffusione di notizie diffamatorie a mezzo internet integri, quanto meno, gli estremi del reato di cui all art. 595 comma 3 c. p. ed infatti anche se l agente immette il messaggio in rete, l azione è, ovviamente, idonea a ledere i beni giuridici dell onore e della reputazione.

per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee ( alla trasmissione ) e contestuali ( tra di loro ), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall agente.

inoltre nel caso in cui l agente crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi diretta ad un numero indeterminato di persone. ne deriva che la diffusione in internet di notizie oggettivamente lesive della reputazione integra una delle ipotesi aggravate di cui all art. 595 c. p. ( comma terzo che parla di offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ).

anche in questo caso la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l agente meritevole di un più severo trattamento penale. calunnia. il contenuto normativo dell articolo 368 c. p. punisce “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

la pena è aumentata se s incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un altra pena più grave. la reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all ergastolo.

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per quanto riguarda l elemento psicologico, si richiede la coscienza e la volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.

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la giurisprudenza, pressocchè unanimemente, ritiene che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integri il delitto di calunnia, in quanto si simula a carico del prenditore del titolo, il quale potrebbe agevolmente risalire al titolare del conto e restituire il modulo, il reato di furto o ricettazione. l art. 581 c. p. statuisce che chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. pertanto, la percossa si può definire un atto violento privo di conseguenze lesive.

l elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole volontà di percuotere taluno. la condotta consiste nel trascendere alle vie di fatto esercitando una violenza fisica su parti corporee della persona altrui. l atto di percuotere, ossia di colpire, urtare, battere, picchiare e simili, indica una precisa modalità d azione e individua una condotta tipica, onde le percosse costituiscono un reato a forma vincolata (la lesione personale è invece a forma libera); i mezzi di offesa possono essere naturali (mani, piedi, ecc. ) oppure altri mezzi contundenti (sassi, bastoni, fruste, libri). l evento s immedesima con l azione, il reato di percosse è un reato di pura condotta o formale.

gli effetti della percossa infatti possono essere totalmente assenti, oppure essere costituiti da una sensazione dolorosa, una reazione vasomotoria senza edema o ecchimosi, spavento e collera, che si dileguano in poco tempo.

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il delitto di percosse non sussiste se fa parte integrante di reati più complessi, come la violenza carnale (art. 519 c. p. ) o la rapina (art. 628 c. p. ). al delitto di percosse si applicano le aggravanti e le attenuanti comuni (artt. 61 e 62 c. p. ); il delitto stesso è sempre perseguibile a querela dell offeso.

lesione personalecommette il delitto di lesione personale chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

il nostro ordinamento prevede quattro differenti tipi di lesioni personali: a) lesioni personali lievissime: sono quelle da cui deriva alla vittima una malattia di durata non superiore ai venti giorni e perseguibile a querela dell offeso, non richiede referto da parte del medico ed è punita con la reclusione da 3 mesi a tre anni. b) lesioni personali lievi: sono quelle dalle quali deriva alla vittima una malattia dalla durata compresa tra i 21 ed i 40 giorni. e perseguibile d ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo e la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni.

c) lesioni personali gravi: sono quelle da cui deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni ovvero l indebolimento permanente di un senso o di un organo. e perseguibile d ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo, la pena è della reclusione da 3 a 7 anni. d) lesioni personali gravissime: sono quelle da cui deriva una malattia certamente o pratilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grve difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso. e perseguibile d ufficio, il referto ed il mandato di cattura sono obbligatori, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

il momento consumativo del reato coincide con il concreto verificarsi della malattia e sufficiente il dolo generico, e per tal motivo non ha nessuna rilevanza sull elemento psicologico del reato il movente dell agente; di conseguenza anche nell ipotesi in cui egli abbia intenzione di scherzare, se dalla sua azione deriverà lesione, il reato comunque esisterà. il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.

chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1. 032 euro. alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.

la legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1. 032 euro: se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;se il furto è commesso con destrezza;

se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d incaricato di un pubblico servizio;se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da 206 euro a 1. 549 euro. alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a 1 anno oppure la multa fino a 206 euro. tali ipotesi si verificano: se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

il reato di appropriazione indebita (art. 646 c. p. ) si configura quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1. 032 euro. se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

si procede d ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti. diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c. p. ) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10. 329 euro. la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.