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Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che per l ordinamento giuridico italiano annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato. Sono:

La morte del reo avvenuta prima della condanna,estingue il reato . E una causa comune di estinzione del reato e della pena,a seconda che intervenga prima o dopo la condanna. Permangono tuttavia le obbligazioni civili, nascenti dal reato.

Il giudice, a norma dell art.129 c.p.p., può pronunciare il proscioglimento nel merito dell imputato defunto, ove ritenga il fatto non sussistente, non costituente reato, ovvero che l imputato non lo abbia commesso, essendo tali formule di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato.

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La Ratio di tale norma è da ravvisarsi nel principio di personalità della pena, per cui con la morte del reo viene meno, per lo Stato, l interesse di punire o di perseguire la pena. Si sostiene che la causa di estinzione del reato di cui all art. 150 c.p. prevalga su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, sempre che come sopra detto, non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicabilità ai sensi dell art 129 c.p.p.,

L amnistia è una causa di estinzione del reato e della pena, e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, ma a volte degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle cause pendenti e anche delle carceri.

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Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge.

La ratio della norma è individuabile nell esigenza di certezza dei rapporti giuridici[1].

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In diritto penale determina l estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. L oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162bis del codice penale.

Originariamente la oblazione poteva essere concessa solamente per le contravvenzioni punite con la pena dell ammenda (art. 162 c.p). Si è poi prevista un ulteriore ipotesi di oblazione facoltativa (ovvero che non spetta di diritto come nel caso precedente ma è a discrezione del Giudice), riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell arresto e dell ammenda (art. 162 BIS Codice Penale)L oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l arresto o con l ammenda.

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Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di Diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell Indagato/Imputato. L oblazione è prevista per diversi reati quali il versamento di assegni in bianco o la violazione del diritto d autore, ai sensi della legge n. 43 del 2005.

La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico, disciplinato, nell ordinamento italiano, dagli artt. 163-168 del Codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione, viene sospesa l esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni).

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Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.

La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta; o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato (previsto dall art. 169 c.p., come modificato dall art. 19 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404) che ha un campo applicativo molto ristretto: si indirizza infatti ai soli minori, e precisamente ai soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto.